Whistleblowing

WHISTLEBLOWING

Banca Finnat promuove e favorisce la diffusione di una cultura aziendale della legalità caratterizzata da comportamenti corretti e garantisce mezzi volti a prevenire, gestire ed eventualmente segnalare eventuali irregolarità o violazioni delle norme disciplinanti l’attività aziendale, attraverso canali sicuri e riservati. A tal fine, la Banca ha adottato un sistema interno per consentire la segnalazione (di seguito, anche “Whistleblowing”) di presunte violazioni del d.lgs. n.231/2001 nonché delle disposizioni normative nazionali e Europee applicabili all’attività svolta dalla Banca. Il sistema interno di segnalazione garantisce con modalità informatiche e tecniche di criptazione dei dati, la riservatezza dei dati personali del segnalante, del presunto responsabile della violazione e di ulteriori soggetti menzionati nella segnalazione medesima; inoltre la Banca ha predisposto apposita Policy nell’ambito della quale è sancito il divieto di adottare nei confronti del segnalante condotte ritorsive e/o discriminatorie. Il sistema adottato consente anche di effettuare la segnalazione in forma anonima che verranno prese in considerazione qualora adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

I soggetti che possono effettuare una segnalazione (whistleblower) sono:

  1. lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Banca, anche durante il periodo di prova;
  2. azionisti e membri dell'organo di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza;
  3. tirocinanti, anche non retribuiti, e volontari, che prestano la propria attività presso la Banca;
  4. lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori, di ogni società della Banca;
  5. ex dipendenti;
  6. candidati ad una posizione lavorativa presso la Banca, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni.

Le segnalazioni devono essere circostanziate, complete ed esaustive e non possono essere basate su un pregiudizio o preconcetto; devono contenere le informazioni necessarie per verificare i fatti segnalati.

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni e/o irregolarità relative, a titolo semplificativo e non esaustivo, alle seguenti tematiche:

  1. riciclaggio di denaro;
  2. violazione della normativa sulle sanzioni finanziarie;
  3. violazione della normativa sui servizi di investimento;
  4. insider trading e/o manipolazione del mercato;
  5. uso improprio di dati riservati dei clienti e dell'Azienda;
  6. violazioni del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01;
  7. molestie;
  8. frode;
  9. corruzione;
  10. violazione del Codice Etico.

Non possono essere oggetto di segnalazione gli atti o i fatti che si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

  1. richieste e reclami della clientela;
  2. informazioni già di dominio pubblico (ad esempio: articoli di giornale, report pubblici, ecc.);
  3. reclami di carattere personale del segnalante, rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o lamentele legate ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

 

Modalità di invio delle segnalazioni
Le segnalazioni possono essere presentate attraverso l'utilizzo del canale:

La Banca mette a disposizione dei segnalanti una piattaforma informatica di segnalazione attraverso la quale effettuare segnalazioni scritte o orali anche in forma anonima. Attraverso la stessa piattaforma il segnalante può, ove lo ritenga opportuno, richiedere un incontro individuale con il Responsabile Whistleblowing.

Alla piattaforma si accede collegandosi al seguente link: https://digitalroom.bdo.it/BancaFinnat

Il Responsabile Whistleblowing attraverso la citata piattaforma informatica deve inviare:

  • entro 7 giorni dalla data di segnalazione una conferma di ricezione della stessa;
  • entro 3 mesi dalla data di conferma della ricezione della segnalazione, l’esito degli accertamenti condotti.

Premesso che con D. lgs. 24/23 l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) è stata identificata come autorità preposta alla ricezione e gestione delle segnalazioni esterne anche in forma anonima, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
  • ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, la persona segnalante può rivolgersi ad ANAC anche per notificare eventuali atti ritorsivi conseguenti ad una segnalazione.

Le segnalazioni all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell'ente stesso (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

 

Documenti  
Policy “Whistleblowing - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni”
Informativa Privacy Whistleblowing
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