COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 3, 4, 5 del Regolamento 2088/19 (SFDR)
Premessa e definizioni
Come espressamente richiesto dal Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (per semplicità “SFDR”) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, la presente comunicazione ha lo scopo di fornire informazioni:
A questo fine si indicano alcune definizioni utili alla comprensione della comunicazione in parola
Art.3 Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità
Per Banca Finnat Euramerica S.p.A. (di seguito “la Banca”) è di fondamentale importanza integrare i fattori ESG nel processo decisionale di investimento in strumenti finanziari alla base del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza sempre su strumenti finanziari, nella convinzione che questi elementi, oltre a favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, possano contribuire positivamente ai risultati finanziari dei portafogli dei clienti riducendone, al contempo, i rischi. L’integrazione dei fattori di sostenibilità avviene adottando strategie finalizzate ad escludere dall’universo investibile gli emittenti / strumenti finanziari ad elevato rischio di sostenibilità. In particolare per il servizio di gestione di portafogli la Banca si attiene a specifiche procedure, formalizzate tra l’altro in apposito documento approvato dal Comitato Prodotti della Banca contenente la metodologia e i connessi limiti quantitativi per i fini di cui sopra.
In sintesi la mitigazione dei rischi di sostenibilità avviene stabilendo:
Il perimetro di applicazione riguarda:
Per il servizio di consulenza la Banca considera i criteri ESG nella predisposizione dei documenti che supportano l’erogazione del servizio stesso nei confronti della clientela. In particolare, nei portafogli modello che indirizzano l’erogazione del servizio di consulenza sono individuati anche strumenti finanziari che risultano essere sensibili alle tematiche ESG, sulla base delle dichiarazioni degli emittenti (ad es. KID) o di rating di provider terzi.
Art. 5 - Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità
La SFDR prevede che la Banca includa nelle proprie politiche di remunerazione e incentivazione informazioni su come le stesse siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità. Nel rispetto e in conformità con la regolamentazione nazionale e/o di settore in materia di integrazione dei criteri ESG nelle politiche remunerative, la Banca traduce questo indirizzo nel disegno di sistemi di incentivazione connessi, oltreché al raggiungimento dei risultati economici, al conseguimento di target legati a temi di governance, sociali e ambientali, direttamente correlati ai driver ESG individuati e ritenuti fondamentali per le strategie di sviluppo della società . Per maggiori dettagli sulla gestione dei rischi ESG si vedano le informazioni sulla politica in materia di rischio di sostenibilità di cui all’art. 3 SFDR.
Roma 04 settembre 2023
Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
(ai sensi art.4 “Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto)
La Banca, in ottemperanza all’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. “SFDR”) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, ha deciso di adottare un approccio di “explain” riguardo l’obbligo di considerare i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ESG. La Banca comunica che sebbene, in linea generale, nelle proprie decisioni di investimento tenga in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (i.e. le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva), la stessa allo stato attuale non è in grado di fornire l’informativa di cui sopra. Ciò in ragione della circostanza che, al momento, non è stato possibile individuare e misurare in modo oggettivo i principali effetti negativi di dette decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, non essendo stati ancora definiti indicatori e metriche puntuali mediante i quali verificarne il grado di probabilità della manifestazione nonché l’intensità e l’eventuale carattere irrimediabile. La Banca mantiene un approccio proattivo nella definizione degli indicatori e metriche con cui determinare i sopra menzionati impatti negativi, monitorando anche l’evoluzione delle disposizioni normative di riferimento. Sarà cura della Banca fornire tempestivamente aggiornamenti su tale aspetto.
Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti ed assicurazioni sui fattori di sostenibilità
(ai sensi art.4 Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto)
La Banca, in ottemperanza all’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. “SFDR”) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, ha deciso di adottare un approccio di “explain” riguardo l’obbligo di considerare i principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti ed assicurazioni sui fattori di sostenibilità ESG. La Banca comunica che sebbene, in linea generale, nelle proprie decisioni di investimento tenga in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (i.e. le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva), la stessa allo stato attuale non è in grado di fornire l’informativa di cui sopra. Ciò in ragione della circostanza che, al momento, non è stato possibile individuare e misurare in modo oggettivo i principali effetti negativi di dette decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, non essendo stati ancora definiti indicatori e metriche puntuali mediante i quali verificarne il grado di probabilità della manifestazione nonché l’intensità e l’eventuale carattere irrimediabile. La Banca mantiene un approccio proattivo nella definizione degli indicatori e metriche con cui determinare i sopra menzionati impatti negativi, monitorando anche l’evoluzione delle disposizioni normative di riferimento. Sarà cura della Banca fornire tempestivamente aggiornamenti su tale aspetto.
Roma 1 gennaio 2023