Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 9 Luglio 2019), l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Piazza del Gesù 49 - 00186 Roma, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo banca.finnat@pec.finnat.it unitamente alla certificazione dell'intermediario attestante la relativa legittimazione da parte degli Azionisti proponenti. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità, gli eventuali proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF). Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.